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Confisca pescato e attrezzi: cosa rischi davvero in un controllo

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Confisca pescato e attrezzi: cosa rischi davvero in un controllo

Cosa può sequestrare la Capitaneria di Porto durante un controllo, quando la confisca è obbligatoria e cosa succede davvero al tuo fucile subacqueo. Guida con fonti ufficiali.

La parte che preoccupa di più chi pesca in apnea non è quasi mai l’importo della multa — è il fucile che se ne va con la Capitaneria. Vale la pena sapere esattamente cosa può succedere, cosa è automatico e cosa no.

Due cose diverse: sequestro e confisca Sono spesso confuse, ma non sono la stessa cosa:

Il sequestro è la misura cautelare immediata, disposta sul momento dall’agente accertatore durante il controllo. Il pescato e/o l’attrezzatura vengono presi in custodia in attesa dell’esito del procedimento.

La confisca è la misura definitiva, disposta come sanzione amministrativa accessoria al termine del procedimento (o automaticamente nei casi previsti dalla legge). È la confisca, non il sequestro, a determinare se l’oggetto viene perso definitivamente.

Quando la confisca è obbligatoria

L’art. 12 del D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4 stabilisce che alle violazioni sanzionate consegue sempre:

La confisca del pescato. Per gli esemplari sotto la taglia minima di riferimento per la conservazione, la confisca è sempre disposta, senza eccezioni legate all’importo della sanzione.

La confisca degli attrezzi, strumenti e apparecchi usati o detenuti in contrasto con la normativa. Se non consentiti o non conformi, vengono distrutti — e le spese di custodia e demolizione sono a carico di chi ha commesso la violazione.

Un’eccezione importante, ma che vale diversamente per apnea e canna: la cattura accessoria o accidentale di esemplari sotto taglia, se avvenuta con attrezzi conformi alla normativa e con licenza in regola, non è sanzionata se l’esemplare viene rimesso in acqua. Nella pratica, però:

Pesca con la canna: un pesce sottotaglia agganciato può essere slamato e rilasciato vivo — l’eccezione si applica concretamente.

Pesca in apnea: un pesce colpito dal fucile subacqueo è quasi sempre ferito o morto. Non esiste, nella pratica, un “rilascio” di un esemplare infiocinato sotto taglia — se lo colpisci e risulta sotto misura, la confisca (e la sanzione) si applicano comunque, perché

l’esemplare non può essere restituito vivo all’ambiente. La prudenza reale, per chi pesca in apnea, è valutare la taglia prima di tirare, non dopo.

Il tuo fucile, nella pratica

Contrariamente a quanto si legge spesso nei forum, un’attrezzatura posta sotto sequestro con verbale corretto e sigilli non “sparisce” per procedura irregolare — resta in custodia fino alla conclusione del procedimento. Se il procedimento si chiude a tuo favore, l’attrezzatura consentita e non modificata va restituita. Se invece l’attrezzo era di per sé non consentito o modificato in modo non conforme, la confisca è definitiva e porta alla distruzione.

Il pescato, diversamente dagli attrezzi, quasi mai viene restituito nella pratica — per ragioni di deperibilità del prodotto, non per un vizio di procedura.

Cosa cambia con la Legge 75/2026

La riforma introdotta dalla Legge 21 aprile 2026, n. 75 ha reso proporzionale al peso del pescato irregolare l’importo della sanzione pecuniaria (vedi l’articolo dedicato per il dettaglio). La confisca del pescato sotto taglia resta comunque sempre disposta, indipendentemente dall’importo della sanzione — su questo punto la riforma non introduce eccezioni.

Cosa fare durante un controllo (senza inventarti diritti che non hai)

Collabora con l’agente accertatore: contestare sul posto non cambia l’esito del sequestro, ma un atteggiamento non collaborativo può aggravare la tua posizione.

Verifica che il verbale riporti correttamente quanto sequestrato — è il documento che userai per eventuali osservazioni successive.

Hai diritto di presentare scritti difensivi entro i termini indicati nel verbale, se ritieni la contestazione infondata.

Non esiste alcuna procedura per “riavere” il pescato sequestrato: è un fatto pratico legato alla deperibilità, non una regola su cui fare leva.

Fonti ufficiali

D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, art. 12 (sanzioni amministrative accessorie: confisca)

D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, art. 10 (divieti su taglie minime e cattura accessoria)

Legge 24 novembre 1981, n. 689 (disciplina generale sanzioni amministrative, incluso sequestro cautelare)

Legge 21 aprile 2026, n. 75 — Normattiva

Domande frequenti

Se il pesce sotto taglia era una cattura accidentale, rischio comunque la confisca?
Dipende dalla tecnica. Con la canna, se lo slami e lo rilasci vivo con attrezzi conformi, l’eccezione può applicarsi. In apnea, quasi mai: un esemplare infiocinato è ferito o morto, quindi non può essere “rilasciato” nel senso previsto dalla norma — la confisca si applica comunque se lo tieni sotto misura.
Posso riavere indietro il pescato sequestrato se vengo assolto?
Nella pratica quasi mai, per la deperibilità del prodotto — non per una scelta punitiva.
Il mio fucile subacqueo sequestrato può “sparire” per errori di procedura?
No, se il sequestro è verbalizzato correttamente con sigilli, resta in custodia fino alla conclusione del procedimento.
La Legge 75/2026 ha eliminato la confisca automatica sotto taglia?
No, ha cambiato l’importo della sanzione pecuniaria (proporzionale al peso), non l’obbligo di confisca del pescato sotto taglia.

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